IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota M.I. 24.03.2020, n. 6904

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/21: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo. Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione MOBILITÀ Scuola del sito del Ministero dell'Istruzione.

In merito al testo del CCNI relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 anche per questo anno si precisa quanto segue:

1) Nell'art. 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).

2) Nell'art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13.

3) Nell'art. 8 comma 2, l'ultimo capoverso che inizia con le parole "Dalle predette disponibilità...[...]" è da intendersi contrassegnato con la lettera d).

4) Nell'allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d'ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.

5) Nell'art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).

6) La nota 7 a pag. 87 del CCNI è così rettificata:" Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera [...]"

Si precisa inoltre che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale. In ogni caso le prime operazioni previste avranno inizio il giorno 28 marzo p.v. con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.

Per il personale docente delle discipline specifiche dei licei musicali quest'anno si procederà, come per tutto il restante personale docente, con la gestione tramite ISTANZE ON LINE secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza.

Per il personale docente - che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - immesso in ruolo il 1 settembre 2019, si richiama la recente normativa intervenuta:

- art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3):

"L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso";

- art. 1, comma 795 legge 30 dicembre 2018, n. 145:

"Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo".

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a) docenti sovrannumerari o in esubero o ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;

b) docenti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019 soggetti quindi alla disciplina prevista decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018.

In merito al CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si richiama inoltre l'attenzione sull'articolo 2, comma 2:

"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

Anche con riguardo alle disposizioni contrattuali appena riportate, sarà implementata analoga funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni previste dal rispettivo CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero si tratti di docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 4 maggio p.v.).

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 dell'allegato CCNI.

A chiarimento di quanto previsto in articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI 6 marzo 2019, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

Si rimette alla valutazione dei Direttori preposti agli Uffici scolastici regionali l'opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell'esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.

Nel caso di acquisizione di domande cartacee si ricorda la normativa contenuta nel D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni avvenute con decreto legislativo n. 101 del 2018 e nel regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente e ATA interessato alla procedura.

Si invitano codesti USR a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.