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Nota M.I. 06.03.2020, prot. n. 278

Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".

In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, tutto il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una preziosa capacità di reagire all'emergenza.

Con la direttiva 1/2020, "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020", il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito un indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Tale indirizzo è stato ulteriormente sviluppato dalla circolare 4 marzo 2020, n. 1 con specifico riferimento alle misure incentivanti il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha introdotte di ulteriori, nell'intento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne l'uniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree geografiche di intervento (comuni di cui all'Allegato 1 - cd. "zona rossa"; Regioni e province di cui all'Allegato 2 - cd. "zona gialla"; generalità del territorio nazionale), ferme restando le disposizioni previste dal decre

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