Legge 05.03.2020, n. 13
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;
al comma 2:
alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;
alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;
alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».
All'articolo 3:
al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
al comma 6:
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.