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Legge 05.03.2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 09.03.2020, n. 61)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

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