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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021212. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

212

Comma così modificato dall'art. 1, comma 4 quater, D.L. 07.10.2020, n. 125, conv. con modif. da L. 27.11.2020, n. 159.