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Decreto M.I. 10.03.2020, n. 174

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 2017. (G.U. 06.05.2020, n. 115)

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale è stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed è stato prorogato il termine di aggiudicazione da parte degli enti locali dal 19 agosto 2019 al 31 marzo 2020;

Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020 le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che il capitolo di riferimento del presente finanziamento del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è l'8105, piani gestionali 8 e 9, come modificato rispetto all'originario cap. 7105, piani gestionali 8 e 9, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140;

Considerato che alcuni enti locali hanno richiesto e ottenuto di poter modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza;

Dato atto che tali modifiche hanno determinato la necessità di rivedere le progettazioni e, quindi, tempi più lunghi di esecuzione, tali da non consentire il rispetto del termine previsto per la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020;

Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di aggiudicazione e della necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici ospitanti le istituzioni scolastiche, anche in considerazione delle anticipazioni già erogate, prorogare il termine per l'aggiudicazione degli interventi di cui trattasi dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta: