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Circolare Ministero dell'Interno 05.03.2020, n. 15350

Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov).

Di seguito alle precedenti circolari di pari numero concernenti l'oggetto, si informa che, con l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.55, del 4.3.2020, sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, da applicarsi sull'intero territorio nazionale .

Tra le previsioni del citato provvedimento presidenziale si richiama in particolare l'attenzione sull'art. 1, comma 1, lett. b), che dispone la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura , svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro .

Si evidenzia, altresì, che il medesimo articolo, alla lettera c), nel disporre la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, consente - nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e successive modificazioni - lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse , ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Fino al 15 marzo 2020 , sono, altresì, sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, ivi comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

La medesima disposizione reca, tuttavia, una deroga per una

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