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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 11

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 3;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio eball'istruzione";

Visto il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766 che adotta le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92";

Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

a) in merito all'articolo 3, comma 3 e 5, si accoglie l'invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata. Il "giudizio articolato", per essere davvero fondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l'indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni;

b) in merito alla proposta di inserimento all'articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all'attività di valutazione. Nell'ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l'inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico;

c) in merito all'articolo 6, si accoglie la modifica al comma 1 e si modifica, per coordinamento, il comma 6, primo e ultimo periodo. In merito alle altre richieste, non si ritiene di accoglierle in quanto i commi dell'ordinanza dei quali si richiede l'abrogazione attuano quanto disposto all'articolo 1, comma 2, del DL 22/2020, il quale, proprio in ragione della situazione straordinaria e al fine di garantire il diritto costituzionale all'istruzione sulla base di indicazioni omogenee, demanda alla presente ordinanza "le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria", attività da non confondersi, peraltro, con l'inizio delle lezioni previste dagli ordinamenti didattici. La norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualità delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche situazioni;

d) non si accoglie la modifica all'articolo 7, comma 1, in quanto il patto formativo individuale rappresenta una specificità ordinamentale dei CPIA e non una eventualità;

e) si accoglie parzialmente la modifica all'articolo 8, comma 2, in maniera tale da garantire alle istituzioni scolastiche il più ampio margine di programmazione delle attività concernenti gli esami di idoneità e integrativi.

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