IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 11

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Art. 8 - Situazioni particolari

1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.

3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

4. Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.

5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applica l'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.