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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" e in particolare l'articolo 7, comma 2;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le "Linee guida" per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95 recante "Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";

Vista la nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il "Supplemento Europass al certificato";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, recante "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del dupice diploma italiano e frances, dell'Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Vista la nota direttoriale 28 ottobre 2019, n 22110 avente ad oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020";

Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Visto l'estratto del verbale n. 59 del Comitato tecnico scientifico del 24 e 25 aprile, concernente l'istanza del Ministero dell'istruzione sul tema dello "svolgimento dell'esame orale di maturità in presenza", nel quale in CTS "esprime parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione come esame orale in presenza con la modalità in "unico colloquio" purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia facendo riferimento alle figure dell'ambito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, e in particolare l'articolo 2, comma 11, il quale prevede che le Regioni monitorino, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica nei territori di competenza. Ove dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà l'adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale interessate dall'aggravamento;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020";

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

a. di non accogliere le proposte di modifica all'articolo 17, in quanto la presentazione di un elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, consente al candidato di dimostrare maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in coerenza con le finalità dell'esame di Stato. Si è comunque meglio specificata la definizione degli eventuali argomenti da assegnare, ai fini della "valorizzazione delle discipline di indirizzo", con riferimento alla loro diversa natura. Per quanto concerne la strutturazione della prova per i licei musicali e coreutici, la stessa è stata redatta recependo le istanze della cabina nazionale di regia e appare congrua la differenziazione delle situazioni, in ragione delle specifiche pratiche performative, che nel caso delle discipline coreutiche non possono non tenere conto delle condizioni di sicurezza e delle condizioni fisiche dei candidati. Per quanto riguarda la scansione delle parti dell'orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e Costituzione, la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 17, commi 9 e 10). Si ritiene che l'indicazione del tempo di svolgimento sia congruo con la strutturazione della prova orale. Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell'esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l'appunto a rendere l'attività valutativa delle commissioni "coerente alla situazione descritta" nel documento del consiglio di classe. In assenza delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, le commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell'orale, del tutto prive di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le caratteristiche peculiari dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo;

b. di non accogliere, conseguentemente, le modifiche dell'articolo 19, comma 6 (ora comma 5 a seguito della rinumerazione) e dell'articolo 20 comma 3.

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