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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 26 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3,

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame - o, successivamente, il presidente della commissione - ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 22 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.