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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 15 - Riunione preliminare della sottocommissione

1. Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.

2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.

3. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:

a) se nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;

b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.

4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 4, e le trasmette all'USR. L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente nei casi concernenti i candidati interni; prima della sessione straordinaria nei casi concernenti i candidati esterni ammessi all'esame.

5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano le dichiarazioni di cui al comma 3.

6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:

a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;

b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

c) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'articolo 10, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;

d) il documento del consiglio di classe di cui all'articolo 9;

e) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 19, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo;

f) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo;

g) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.

7. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;

b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;

c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell'articolo 17;

b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;

c) i criteri per l'attribuzione della lode.

9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.