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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VIII - Misure di settore

Capo III - Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 214 - Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario.

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122148.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.149

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS 42-variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020150 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,151 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021152 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2021153.154

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 5-bis155 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

148

Comma così modificato dall'art. 13, comma 15, lett. a), D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.

149

Comma sostituito dall'art. 13, comma 15, lett. b), D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.

150

Comma così modificato dall'art. 44 bis, vomma 1, lett. a), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

151

Comma così modificato dall'art. 44 bis, vomma 1, lett. b), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

152

Comma così modificato dall'art. 11 sexies, comma 2, lett. a), D.L. 22.04.2021, n. 52, conv. con modif. da L. 17.06.2021, n. 87.

153

Comma così modificato dall'art. 11 sexies, comma 2, lett. b), D.L. 22.04.2021, n. 52, conv. con modif. da L. 17.06.2021, n. 87.

154

Comma inserito dall'art. 44 bis, comma 1, lett. c), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

155

Comma così modificato dall'art. 44 bis, comma 1, lett. d), D.L. 14.08.2021, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.