IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VIII - Misure di settore

Capo III - Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 211 - Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.