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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VIII - Misure di settore

Capo III - Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 199 - Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021141, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati142 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021 2021. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.143

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.144

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

141

Comma così modificato dall'art. 1, comma 281, L. 30.12.2020, n. 178.

142

Comma così modificato dall'art. 48, comma 5 bis, D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con modif. da L. 11.09.2020, n. 120.

143

Comma modificato dal comma 662 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

144

Comma modificato dal comma 662 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.