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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VIII - Misure di settore

Capo XII - Accelerazione dei concorsi

Sezione II - Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 262 - Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.