Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo VIII - Misure di settore
Capo XII - Accelerazione dei concorsi
Sezione I - Decentramento e digitalizzazione delle procedure
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto164 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020.