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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VIII - Misure di settore

Capo XI - Coesione territoriale

Art. 245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria.

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socioeconomici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.