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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VI - Misure fiscali

Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.119 del 2018.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n.119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973.».