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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VI - Misure fiscali

Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021117, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. a), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.