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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo VI - Misure fiscali

Art. 130 - Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;

b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;

c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;

b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.