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Decreto legge 19.05.2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21)

Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia

Capo I - Misure di sostegno

Art. 33 bis - Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.