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Decreto legge 16.05.2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 16.05.2020, n. 125)

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2022212223 24,25 fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21

Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

22

Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

23

Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 07.10.2020, n. 125, conv. con modif. da L. 27.11.2020, n. 159.

24

Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 30.07.2020, n. 83, conv. con modif. da L. 25.09.2020, n. 124.

25

Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, D.L. 22.04.2021, n. 52, conv. con modif. da L. 17.06.2021.