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Decreto M.I. 18.05.2020, n. 573

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Art. 3 - Ricognizione dei posti e predisposizione della graduatoria

1. La graduatoria di cui all'articolo 1 è predisposta su base nazionale.

2. A seguito dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5 ter, del decreto legge n. 69 del 2013, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 58, commi 5, 5-bis e 5- ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, è pari a 1.817 posti. Detto contingente è ripartito sulla base dei posti residuati in ciascuna provincia all'esito delle procedure assunzionali effettuate in base al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Regione Provincia Posti provinciali disponibili per la graduatoria nazionale
Abruzzo
Pescara 3
Teramo 1
Basilicata
Matera 10
Campania
Benevento 22
Salerno 101
Emilia Romagna
Bologna 61
Ferrara 1
Forlì-Cesena 27
Modena 34
Parma 40
Ravenna 40
Reggio Emilia 24
Rimini 15
Friuli Venezia Giulia lingua slovena
Trieste 2*
Lazio
Latina 43
Roma 655
Liguria
Genova 38
Imperia 38
Savona 6
Lombardia
Brescia 70
Cremona 6
Milano 39
Pavia 2
Varese 26
Marche
Ancona 16
Ascoli Piceno 19
Macerata 10
Pesaro-Urbino 29
Molise
Campobasso 29
Piemonte
Alessandria 4
Cuneo 24
Novara 10
Torino 13
Verbano-Cusio-Ossola 21
Puglia
Bari 95
Brindisi 9
Sardegna
Nuoro 10
Oristano 14
Sassari 2
Sicilia
Catania 13
Toscana
Arezzo 5
Firenze 43
Pisa 10
Pistoia 2
Siena 14
Umbria
Perugia 55
Veneto
Padova 6
Rovigo 4
Treviso 14
Venezia 4
Verona 27
Vicenza 11
Totale 1.817

* Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, è richiesta la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.

3. Gli aspiranti possono presentare domanda per le sole province di cui al comma 2 e sono inseriti nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei titoli acquisiti nelle graduatorie provinciali. I posti disponibili nella singola provincia sono conferiti ai partecipanti sino al loro esaurimento in base all'ordine di graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste. Il candidato è assegnato alla prima provincia utile indicata nella domanda di partecipazione e il completamento dei posti nella provincia o nelle province indicate comporta l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Coloro che risultano in esubero nelle graduatorie provinciali possono richiedere anche la provincia di appartenenza per il conferimento di una nomina a tempo parziale al 50% a tempo indeterminato qualora si liberino dei posti nel corso della procedura nazionale. Sono altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei titoli acquisiti nelle graduatorie provinciali gli aspiranti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti dei posti a tempo parziale che risultano nuovamente disponibili nel corso della procedura. La graduatoria nazionale e l'elenco degli aspiranti sono comunicati all'USR competente per la provincia di assegnazione al fine di procedere all'instaurazione:

a) di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 con coloro che, all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

b) di un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico qualora, nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto, si verifichino delle disponibilità nelle province nelle quali, all'esito della procedura selettiva indetta con Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca n. 2200 del 6.12.2019, nella graduatoria provinciale vi è un numero di aventi titolo in sovrannumero che non sono stati assunti per carenza di posti disponibili. In tal caso, si procede allo scorrimento della rispettiva graduatoria provinciale di merito nei limiti dei posti a tempo parziale divenuti nuovamente disponibili. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.