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Circolare M.I. 20.05.2020, n. 708

Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2020/21 ai sensi dell'art 26, comma 8 della legge 448/1998 - art 1, comma 65 della legge 107/2015 - art. 13 del d.lgs. 64/2017.

La presente circolare disciplina l'individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto.

Come per l'anno precedente trova definitiva applicazione la disciplina del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia. In particolare, la Legge di Bilancio n. 160/2019 modifica l'art. 1, comma 330 della legge n. 190/2014 con il conseguente rinvio all'anno scolastico 2021/22 della soppressione dei comandi di cui al comma 8 dell'art 26 della legge 448/98 a beneficio degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, e delle Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

A) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all' autonomia scolastica (Art. 26, comma 8, primo periodo, legge n. 448/1998)

Restano confermati i contingenti previsti per il triennio 2019/2020 - 2021/2022, così come definiti nella circolare ministeriale n.11233 del 10 aprile 2019 e nei successivi decreti dipartimentali di ripartizione. Qualora risultino attualmente posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, i Dipartimenti e/o le Direzioni generali interessate procedono a nuove individuazioni di personale mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate in esito alle procedure di selezione espletate nel 2019. Nell'ipotesi in cui le medesime graduatore siano esaurite, l'Ufficio competente attiva nuove selezioni.

Al personale individuato secondo le modalità indicate sarà attribuito l'incarico per il biennio 2020/2021 - 2021/2022.

B) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale (articolo 26 legge 448/98 - comma 8 - secondo periodo)

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di Associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all'albo.

È necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate con riferimento a coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all'attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione, non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 secondo le modalità di seguito indicate sub lettera D.

Per l'anno scolastico 2020/2021 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 5 giugno p.v. al seguente indirizzo mail: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

C) Assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26 legge 448/98- comma 8 - terzo periodo)

Le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso Enti e Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

3. il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. II numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

6. periodo di durata del progetto;

7. dichiarazione di assenso dell'interessato al comando;

8. statuto dell'associazione;

9. scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 secondo le modalità successivamente indicate.

Per l'anno scolastico 2020/2021 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 5 giugno p.v. al seguente indirizzo mail: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Gli enti e le associazioni avranno cura, acquisendo i dati personali dei candidati, di agire nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D) Progetti nazionali e di rete

Ai sensi del comma 65 dell'art. 1 della legge 107/15 gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l'anno scolastico 2020/2021 - dei contingenti regionali definiti dal Decreto ministeriale numero 659 del 28 agosto 2016. La valutazione circa la conferma o la nuova individuazione di detto personale, oltre a considerare lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, dovrà anche tenere conto dei Decreti legislativi attuativi della legge 107/15.

E) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti a supporto del sistema della formazione italiana nel mondo (art. 13 del d.lgs. 64/2017)

Con riferimento al contingente designato per il triennio 2018/2019 - 2020/2021 in esito alla procedura di selezione di cui all'avviso n. 1212 del 29 maggio 2018, qualora attualmente risultino posizioni vacanti a seguito di rinunce, cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione procede a una nuova individuazione di personale mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto dipartimentale n. 1164 del 27 luglio 2018.

Al personale individuato secondo la modalità indicata sarà conferito l'incarico per l'anno scolastico 2020/2021.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Le assegnazioni di cui alle lettere A), B), C) ed E) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano, se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I Dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.

Gli Enti e le Associazioni presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità o di incarico triennale del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Permangono infine le disposizioni di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente.

 

Allegato 1 - Scheda dati per le Associazioni e le Comunità che intendono richiedere comandi ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge 448/98 da compilare

Denominazione Associazione/Ente Pec Cap e Città Via Cognome e Nome dirigente scolastico/docente Codice fiscale Data di nascita Sede di titolarità Cap e Città Via
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