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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 9 - Pubblicazione graduatorie - Ricorsi

1. Il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogalmente sono pubblicate dall'albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.