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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 13 - Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 10, della presente Ordinanza;

b) totalmente inoccupati.

2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

3. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;

c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

5. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:

a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

6. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l'eventuale gestione informatizzata degli atti.

7. Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

9. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

10. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

13. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

15. I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 del presente articolo.

16. Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

17. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;

f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018.

18. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione:

a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 5;

b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

d)degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);

e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 7.

19. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

20. L'aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

21. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

22. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.