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Protocollo d'Intesa M.I. e C.N.F. 22.07.2020

Protocollo intesa CNF.

Formula iniziale

Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio nazionale forense

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riformo della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 21 in materia di autonomia organizzativa e didattico delle istituzioni scolastiche;

Visto il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 "Argomento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" la quale, all'art. 1, comma 784, ridenomina i percorsi di alternanza scuola-lavoro con la locuzione "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), riconfigurandone la quota oraria annuale per ciascuno dei tre percorsi di studi che caratterizzano l'Ordinamento scolastico italiano;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Vista la nota prot. n. 3645 del 1° marzo 2018, per il tramite della quale il Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione presenta al MIUR il documento di indirizzo "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", con lo scopo di una rilettura delle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, sopra citato;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il d. p.r. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d. p.r. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" che ha istituito l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e la c.m. n. 86 del 2010 che ha fornito le condizioni di svolgimento a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" la quale, all'art. 2, comma 9, dispose che "A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presenta legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1 che, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 15 aprile 2005, n.77, estende la possibilità di realizzare i progetti alternanza scuola-lavoro con gli Ordini professionali;

Considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche tramite Io sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all'art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere la realizzazione - presso le scuole secondarie di secondo grado - di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense, al fine di favorite l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell'avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali;

Considerato, inoltre, che Ie Parti intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di promuovere iniziative comuni, volte a fornire indicazioni agli Ordini territoriali degli Avvocati e agli istituti scolastici interessati alla sottoscrizione di convenzioni:

a) per il conseguimento di un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. p.r. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo ol svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) per la realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784:

1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare, nell'ambito della progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa, incontri informativi ad hoc sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;

2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani triennali dell'offerta formativa, tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, avuto riguardo anche alia dislocazione territoriale e ad ulteriori specificità ;

Considerato, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della educazione alia cittadinanza e alla legalità, stabilendo un programma minimo comune a cui ogni singolo istituto scolastico potrà attenersi nella predisposizione del proprio piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come novellato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero nella predisposizione di un Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento;

Ritenuto opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra gli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici nel cui circondario hanno sede e, per ciò che concerne i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previa iscrizione dei primi al cd. "Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro" di cui all'art.1, comma 41, lett. a), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Le parti convengono quanto segue