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Decreto legge 31.07.2020, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (G.U. 31.07.2020, n. 191)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali;

Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;

Ritenuto necessario a tutela dell'unità giuridica della Repubblica garantire l'effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;

Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica;

Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge: