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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo III - Semplificazioni in materia di green economy

Art. 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 60 , sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, possono esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

3. Il comma 12 dell'articolo 36 de

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