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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo III - Semplificazioni in materia di green economy

Art. 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 48

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica è effettuata secondo le modalità di cui al comma 14-bis, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di c

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