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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica»;

b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»;

c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:

«Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dal

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