Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo IV - Responsabilità
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento, » sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
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