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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Capo III - Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.»;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;

d) all'articolo 18, comma 4, le parole «

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