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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Capo I - Semplificazioni procedimentali

Art. 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 ottobre 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi

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