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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Capo I - Semplificazioni procedimentali

Art. 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi

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