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Decreto M.I. 21.07.2020, n. 858

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

Art. 2 - Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione

1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia.

2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.

3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020.

5. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020.

7. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

8. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

9. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:

a) titoli di studio conseguiti all'estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.

11. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.