Rettifica M.I. 10.07.2020, n. 783
Formula iniziale
Il Capo Dipartimento
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;
Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020;
Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510;
Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico;
Decreta: