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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi - posti disponibili e/o vacanti - copertura

1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo 12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.

5. L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.

8. Nell'ambito dell'ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'ordine di priorità previsto al comma 6, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo.