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Ordinanza M.I. 27.06.2020, n. 41

Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 4, 5, 6, 7;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 9, recante "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10, recante "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 11, recante "Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché di riunire nella medesima ordinanza disposizioni concernenti gli esami di idoneità, integrativi e preliminari;

Visto gli estratti dei verbali 24 e 25 aprile 2020, n. 59 e 28 maggio 2020, n. 82, del Comitato Tecnico scientifico di cui alle Ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; 18 aprile 20020, n. 663; 15 maggio 2020, n. 673, rispettivamente concernente "lo svolgimento dell'esame orale di maturità in presenza" e recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico";

Visto il Protocollo d'intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020" del 19 maggio 2020, n. 16, tra il Ministro dell'Istruzione e le OO.SS.;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) approvato nella seduta plenaria n. 39 del 18 giugno 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

a) in merito al preambolo, la proposta di inserimento del riferimento al Regio Decreto n. 653 del 1925 in quanto trattasi di provvedimento normativo desueto;

b) in merito all'articolo 2, la proposta di inserire il seguente comma "Gli esami di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova"; all'articolo 3, la proposta di modifica del comma 2 come di seguito indicato: "I dirigenti scolastici definiscono il calendario degli esami di idoneità e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo"; l'inserimento, dopo il comma 2, di un nuovo comma con il seguente testo: «Gli esami di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova»; dopo il comma finale, la richiesta di aggiunta del seguente ulteriore comma: «I candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell'emergenza epidemiologica, non possono effettuare l'esame di idoneità in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell'esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona». In merito all'articolo 4, la proposta di modifica del comma 2 come segue: «I dirigenti scolastici definiscono il calendario degli esami integrativi e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo»; la richiesta di aggiunta del seguente ulteriore comma dopo il comma finale «I candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell'emergenza epidemiologica, non possono effettuare l'esame integrativo in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell'esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona». In merito all'articolo 7, la proposta di inserire, dopo il comma 7, un nuovo comma con il seguente testo: «Gli esami preliminari di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova». Tali proposte non sono accolte in quanto la peculiarità degli esami in oggetto richiede lo svolgimento in forma scritta e orale;

c) in merito all'articolo 3, la proposta di modifica del comma 1, e in merito all'articolo 4, la proposta di modifica del comma 1, che prevedono rispettivamente che gli esami di idoneità e gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado siano svolti, in presenza, a decorrere dal termine delle lezioni entro la data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, in quanto si dispone che la data della sessione straordinaria dell'esame conclusivo del secondo ciclo preceda l'inizio delle lezioni;

d) in merito all'articolo 7, la proposta di modifica della parte finale dell'ultimo periodo del comma 2, in quanto tale periodo ripropone il testo dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

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