Ordinanza M.I. 27.06.2020, n. 41
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente scolastico, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico - o presidente della commissione - dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. La modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. Restano attuabili, ove necessario, le misure straordinarie di cui all'articolo 31, comma 3, dell'Ordinanza esami di Stato del secondo ciclo.
4. Nell'ambito della verbalizzazione dell'esame di Stato, è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.