Ordinanza M.I. 03.06.2020, n. 21
1. Per le finalità esposte in premessa e al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, ove non abbiano già provveduto in base ai loro autonomi poteri organizzativi, provvedono alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì:
a) le domande a presidente dei docenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell'espletamento degli esami di Stato.
b) le domande a presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di tipo A e B.
3. Qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:
a) commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica;
b) commissione istituita presso le Istituzioni scolastiche viciniori.
4. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle specifiche situazioni, sono autorizzati ad anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2.
5. Per le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l'istituzione scolastica di servizio.
6. Là ove le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.
7. Per le operazioni relative all'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 16 maggio 2020, n. 9 di sua competenza, il Dirigente scolastico impegnato negli esami di Stato del secondo ciclo individua, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente del Consiglio di classe.