Decreto M.U.R. 12.06.2020, n. 214
1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 d.m. n. 249/2010, emana il relativo bando, che:
a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 e successive modificazioni;
c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, citate in premessa, le università devono assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale citata in premessa.