IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 23.06.2020, n. 36

Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a decorrere dal 24 giugno 2020 sino al 3 luglio 2020, esclusivamente tramite l'apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero al percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento > Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021", in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:

a) nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;

b) nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;

c) nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.

3. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27. I punteggi relativi ai soggetti che sciolgono la riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono attribuiti in riferimento al percorso che dava titolo all'inserimento con riserva.