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Nota 29.02.2020, prot. n. 4955

Chiarimenti relativi all'assunzione in servizio dei collaboratori scolastici. Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Si segnala che il 28 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri, mediante decretazione d'urgenza, ha approvato un'apposita disposizione normativa relativa alla presa di servizio dei collaboratori scolastici assunti, in esito alla procedura richiamata in oggetto, nei territori ove sia ancora in vigore una misura straordinaria di chiusura delle istituzioni scolastiche per ragioni di sanità pubblica.

In tali casi, secondo quanto previsto dalla predetta disposizione legislativa, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato al riguardo, la sottoscrizione del contratto di lavoro e la presa di servizio avvengono direttamente presso gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali a decorrere dal 1° marzo 2020.

Si fa presente, in ogni caso, che, essendo il primo marzo un giorno festivo, sulla base di quanto chiarito dall'ARAN nel parere n. 7117 del 24 ottobre 2019, relativo ad una fattispecie analoga a quella in oggetto, è possibile posticipare la presa di servizio al primo giorno lavorativo utile (2 marzo 2020).

Risulta che il decreto-legge sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve. Con una nota successiva si darà avviso dell'effettiva emanazione di detto decreto e l'esatta formulazione della disposizione alla quale si è dianzi fatto riferimento.

Resta fermo che nei territori delle regioni ove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus), la presa di servizio potrà avvenire regolarmente presso le istituzioni scolastiche.

Con riferimento alle assunzioni dei collaboratori scolastici in regime di " part-time " si precisa quanto segue. Le prestazioni lavorative a tempo parziale che sono oggetto dell'istaurando rapporto contrattuale a tempo indeterminato con l'Amministrazione scolastica non sono superiori al 50 per cento.

Per questo può ritenersi che, ai sensi della normativa vigente, il lavoratore p

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