D.P.C.M. 03.12.2020
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.