IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 31.12.2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (G.U. 31.12.2020, n. 323)

Art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020-2021 e 2021-2022.".

2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".

3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021";

b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3";

c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";

d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".

5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021.

6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021";

b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021".

6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.

7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis,6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

6

Comma così modificato dall'art. 11 septies, comma 1, D.L. 2.204.2021, n. 52, conv. con modif. da L. 17.06.2021, n. 87.