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Decreto legge 31.12.2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (G.U. 31.12.2020, n. 323)

Art. 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura

1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.".

2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".

6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021".