Decreto legge 18.12.2020, n. 172
1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
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