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Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, vai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 16 - PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:

a. Intestazione e composizione del GLO;

b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;

c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;

d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;

e. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;

f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.