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Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, vai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 10 - Curricolo dell'alunno

1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.

2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:

a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;

b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;

c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;

d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

a. percorso ordinario;

b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);

c. percorso differenziato.

4. Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.